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Daniele Valle ( Presidente della VI Commissione, Cultura e spettacolo; Beni culturali; Musei e Biblioteche; Istruzione ed edilizia scolastica; Università, ricerca; Politiche dei giovani; Sport e tempo libero; Cooperazione e solidarietà; Minoranze linguistiche), dietro nostra esplicita richiesta, ha depositato in Consiglio Regionale nel mese di maggio una modifica all’art. 9 della legge 33 del 2001.

La modifica è passata in questi giorni ed è diventata legge. La modifica è contenuta all’interno di un decreto cosiddetto “omnibus” tipo “decreto milleproroghe” ma troverete le modifiche accedendo al testo coordinato della legge 33/2001 consultabile sul sito della regione.

Ecco il testo originale:

Art. 9. (Limiti di applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita’ di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attivita’ disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalita’ ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche;

c) alle attivita’ didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.

2. E’ fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attivita’ disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all’articolo 2, comma 5.

Ecco il testo modificato: ( scaricabile al seguente link: Emendamento_ddl 253_guide turistiche_Valle)

Art. 54bis (Modifica alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33)

Il comma 1 dell’articolo 9 (Limiti di applicazione della legge) della l.r. n. 33/2001 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attività di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;

b) a coloro che svolgono, a titolo gratuito, le attività disciplinate dalla presente legge a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi, che operano senza fine di lucro per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ovvero operino, su incarico di un ente locale, in ragione di conoscenze specialistiche e nei limiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

c) alle attività didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, limitatamente al loro ambito di specializzazione, rivolte a scuole di ogni ordine e grado. La Giunta determina i requisiti per l’ambito di applicazione della presente limitazione.”.

Cosa significa? Che i famosi esperti sul luogo di studio che potevano fare didattica (sempre solo alle scuole) ora lo potranno fare solo “limitatamente al loro ambito di specializzazione”. Sembra poco? Non lo è…finalmente i vigili potranno sanzionare chi fa una visita guidata senza alcuna abilitazione con molta più facilità. I famosi “esperti” non potranno più nascondersi dietro una laurea, per fare ” didattica” a chiunque e dovranno limitarsi all’ambito di studio, anzi di specializzazione. Vi terremo informati sulle ulteriori decisioni della Giunta sulle specifiche delle limitazioni cui si riferisce il comma “c”

Per la parte riguardante invece l’associazionismo è stato aggiunto: “nei limiti di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79″ Il codice del turismo, D.Lgsl. 79 del 2011, è tuttora valido per quanto riguarda le “imprese turistiche” all’interno del quale ricadono anche le associazioni con o senza scopo di lucro. L’articolo 5 [*] dice esplicitamente che la deroga vale solo ed esclusivamente per attività GRATUITE e rivolte agli ASSOCIATI, quindi chi fa attività commerciale (e le associazioni possono farlo a determinate condizioni) non è soggetto alla deroga ma deve servirsi di professionisti abilitati ai sensi della legge 33/2001. Ovviamente l’attività deve essere chiaramente gratutita e i soci rispettare le procedure previste dal codice civile che prevede l’approvazione da parte del consiglio direttivo dei soci, quindi nessun tesseramento il giorno della visita… Anche il rispetto del consumatore-turista è un riferimento importante perchè serve a garantire qualità secondo indicazioni codificate a livello europeo.

[*] Art. 5 – Imprese turistiche senza scopo di lucro 1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. 2. Le associazioni di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei diritti del turista tutelati dall’ordinamento internazionale e dell’Unione europea.

Scarica il nostro comunicato: Modifiche art.9 legge 33 del 2001

Federagit Piemonte

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